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VATICANO - IL CODICE DI DIRITTO CANONICO, STRUMENTO NECESSARIO PER LA VITA ECCLESIALE ALLA LUCE DEL CONCILIO E PER PROMUOVERE LA PARTECIPAZIONE DEI LAICI ALLA MISSIONE DELLA CHIESA: INTERVISTA A SUA ECC. MONS. J. HERRANZ, PRESIDENTE DEL PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI

Città del Vaticano (Agenzia Fides) - Venti anni fa, il 25 gennaio 1983, veniva promulgato il Nuovo Codice di Diritto Canonico. Nell'udienza ai partecipanti alla Giornata Accademica commemorativa, il 24 gennaio scorso, il Santo Padre Giovanni Paolo II ha sottolineato: "In questi vent'anni si è potuto constatare fino a che punto la Chiesa avesse bisogno del nuovo Codice. Felicemente le voci di contestazione del diritto sono ormai piuttosto superate. Tuttavia, sarebbe ingenuo ignorare quanto resta da fare per consolidare nelle presenti circostanze storiche una vera cultura giuridico-canonica e una prassi ecclesiale attenta alla intrinseca dimensione pastorale delle leggi della Chiesa." Nell'intervista rilasciata all'Agenzia Fides, il Presidente del Pontificio Consiglio per i Testi legislativi, l'Arcivescovo Julián Herranz, sottolinea con chiarezza l'importanza del Codice per la vita della Chiesa, evidenziando le forme di collaborazione dei fedeli laici e specialmente le norme sulle Missioni.
Che importanza ha avuto la promulgazione dell'attuale Codice di Diritto Canonico per la vita ecclesiale?
Nell'atto di promulgazione del nuovo Codice, Papa Giovanni Paolo II disse che esso era il frutto di un grande sforzo di tradurre in linguaggio canonistico la dottrina del Concilio Vaticano II. Il Beato Giovanni XXIII, in effetti, nell'annunziare la convocazione del Concilio Vaticano II, volle anche la riforma del Codice di Diritto Canonico come il "coronamento del Concilio". E oggi, dopo ormai vent'anni, il Codice si è dimostrato uno strumento validissimo sia per il governo della Chiesa, sia per promuovere una più ampia partecipazione dei fedeli laici alla missione della Chiesa, in modo confacente alla loro personale condizione.
Anche grazie alla promulgazione del Codice del 1983 e al vigoroso rinnovamento della scienza canonica si è ormai superato l'antigiuridismo del dopo-Concilio, si spera perciò che si abbia maggior cura di preparare i sacri ministri nella dovuta conoscenza delle leggi della Chiesa.
Vorrei sottolineare inoltre, che non soltanto il nuovo Codice della Chiesa latina, ma l'intero Corpus Iuris Canonici riflette pienamente, tanto nei principi basilari come nella stessa formulazione delle norme, la natura propria del Popolo di Dio, del Corpo Mistico di Cristo, "communio spiritualis" di fede, speranza e amore e, simultaneamente, compagine visibile, società dotata di organismi gerarchici (cfr. Lumen gentium, 8). È proprio l'assoluta inseparabilità di queste due realtà - carismatica e istituzionale - quella che assicura al Diritto canonico e alla Legge ecclesiastica la propria specifica giuridicità, la propria identità e finalità.
Uno dei punti più discussi durante il Concilio Vaticano II è stato quello riguardante la partecipazione dei laici alla missione della Chiesa. Che novità il Codice ha portato in questo campo? Il Codice ha risposto adeguatamente alle attese Conciliari e alle necessità della Chiesa di fronte alle sfide del terzo millennio?
La chiamata universale alla santità e all'apostolato, proclamata nel capitolo V della Costituzione dogmatica Lumen gentium, è stata un punto fondamentale del Concilio Vaticano II, e acquista un particolare rilievo riguardo ai fedeli laici poiché essa mette in risalto che anche loro sono chiamati ad essere santi e a diffondere il Vangelo. Non è quindi sorprendente che il Codice di Diritto Canonico abbia introdotto due nuovi titoli con ben 24 canoni che stabiliscono con forza e chiarezza i diritti e i doveri di tutti i fedeli nonché i diritti e doveri specifici dei fedeli laici.
Si tratta di un'ampia normativa che rispetta e tutela la loro legittima libertà di azione, corrispondente alla loro responsabilità personale, che esercitano per propria vocazione nel "cercare il regno di Dio trattando le cose temporali e ordinandole secondo Dio" (cfr. Lumen gentium, 31), nella vita e nelle attività di ogni giorno, nella famiglia, nel lavoro, negli impegni sociali e politici, ecc. Si può capire bene quanto il nuovo Codice di Diritto Canonico possa contribuire - se le sue norme vengono ben conosciute ed applicate - alle necessità missionarie della Chiesa di fronte alle sfide del nuovo Millennio.
Ma oltre a questo ruolo proprio dei laici nell'evangelizzazione delle realtà temporali, la nuova legislazione canonica apre altre possibilità di partecipazione alla vita della Chiesa? Quali potrebbero essere i campi di azione dei fedeli laici all'interno delle strutture ecclesiastiche?
Il Codice e altre successive norme universali hanno aperto nuove prospettive di partecipazione dei fedeli laici, anche a livello di collaborazione nel governo della Chiesa (can. 129, § 2). Possono pertanto assistere i Pastori come esperti e consiglieri, anche nei consigli pastorali (can. 228 § 2), ma anche ricoprendo uffici ecclesiastici (§ 1), come ad esempio: economo diocesano (can. 494), amministratore di beni (can. 1282), giudice del tribunale ecclesiastico (cann. 1421, § 2 e 1428), difensore del vincolo e promotore di giustizia (can. 1434), ed altri. Per quanto concerne la funzione di insegnare, fatta salva la riserva dell'omelia ai ministri ordinati, molto svariate sono le possibilità di servizio della Parola dei fedeli nella Chiesa, senza escludere la docenza delle Sacre Scienze (can. 229, § 3), anche nelle Facoltà ecclesiastiche. Possono, poi svolgere innumerevoli funzioni nella vita parrocchiale e nelle stazioni missionarie, come ad esempio quella degli accoliti e dei lettori, dei cantori e direttori di coro, di catechisti, di guida delle riunioni di preghiera, dell'assistenza ai poveri e ai malati, e tante altre attività. A questo proposito basta pensare all'importanza dello stupendo servizio svolto dai catechisti delle zone missionarie nella trasmissione della fede: in Africa sono più di 50.000.
Vi sono poi situazioni di particolare necessità, soprattutto per penuria di ministri ordinati, in cui, oltre a ciò che è proprio della loro specifica vocazione, i fedeli laici esercitano alcune funzioni di carattere suppletivo. In tali circostanze essi possono essere nominati, ad esempio, ministri straordinari del Battesimo (can. 861, § 1), della Comunione e dell'Esposizione - non della benedizione - del Santissimo Sacramento (cann. 910, § 2 e 943), delegati per assistere ai matrimoni (can. 1112), come possono anche amministrare alcuni sacramentali (can. 1168).
Ovviamente la normativa canonica tiene conto della differenza essenziale e non solo di grado tra sacerdozio comune e sacerdozio ministeriale. È ben noto, infatti, che solo il sacramento dell'ordine attribuisce al ministro ordinato una peculiare partecipazione all'ufficio di Cristo, capo e pastore, e al suo sacerdozio eterno. Perciò "i vari ministeri, uffici e funzioni che i fedeli laici possono legittimamente svolgere nella liturgia, nella trasmissione della fede e nelle strutture pastorali della Chiesa, dovranno essere esercitati in conformità alla loro specifica vocazione laicale, diversa da quella dei ministri sacri" (Christifideles laici, 23). La corretta applicazione della normativa canonica pertanto aiuta tutti i fedeli, laici e pastori, a vivere con fedeltà la propria vocazione al servizio dell'unica missione della Chiesa.
Oltre alla partecipazione dei fedeli laici alla missione della Chiesa, quali altre dimensioni missionarie significative sono presenti nel Codice di Diritto Canonico?
Come si sa il Codice contiene anche le norme sulle Missioni. Si può indicare per primo il can. 781 - ispirato al n. 35 del Decreto Ad gentes del Concilio Vaticano II -, che si riferisce all'obbligo di tutti i fedeli, consci della loro responsabilità, di assumere la propria parte nell'opera missionaria; il can. 782 fa obbligo ad ogni Vescovo di avere una peculiare sollecitudine per le missioni, specialmente suscitando, favorendo e sostenendo iniziative missionarie. Infine nel can. 783 si tratta anche dello speciale obbligo missionario dei religiosi. Infatti è caratteristica delle missioni avere necessità dell'aiuto di altre Chiese - specialmente con l'invio di evangelizzatori - per annunziare Gesù Cristo alle genti dove non è stato ancora fatto oppure esiste solo una comunità cristiana appena nata. Perciò il "cuore missionario" che ogni cattolico deve avere, trova anche la sua espressione canonica. Si specificano poi altri particolari, come ad esempio nel can. 791 l'obbligo per le diocesi di promuovere le vocazioni missionarie; la designazione di un sacerdote per promuovere le iniziative per le missioni; o i doveri di celebrare ogni anno la giornata per le missioni e di versare anche annualmente un contributo per le medesime, e così via.
È ovvio che il missionario e il catechista, figure basilari delle missioni, così come il catecumenato, siano anch'esse regolate nei canoni. Inoltre, come il governo pastorale nei territori di missione si svolge in circostanze particolari, le norme canoniche prevedono un congruo adattamento a tali situazioni, come ad esempio l'esistenza nel Vicariato e nella Prefettura apostolica di un Consiglio della missione (di cui ai canoni 495 § 2 e 502 § 4), che può essere formato da soli tre missionari, il quale compie le funzioni che in una diocesi hanno il Consiglio presbiterale e il Collegio dei consultori. (M.R.) (Agenzia Fides 7/2/2003 - Righe 118/Parole 1427)

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