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Città del Vaticano (Agenzia Fides) - Venti anni fa, il
25 gennaio 1983, veniva promulgato il Nuovo Codice di Diritto
Canonico. Nell'udienza ai partecipanti alla Giornata Accademica
commemorativa, il 24 gennaio scorso, il Santo Padre Giovanni Paolo
II ha sottolineato: "In questi vent'anni si è potuto
constatare fino a che punto la Chiesa avesse bisogno del nuovo
Codice. Felicemente le voci di contestazione del diritto sono
ormai piuttosto superate. Tuttavia, sarebbe ingenuo ignorare quanto
resta da fare per consolidare nelle presenti circostanze storiche
una vera cultura giuridico-canonica e una prassi ecclesiale attenta
alla intrinseca dimensione pastorale delle leggi della Chiesa."
Nell'intervista rilasciata all'Agenzia Fides, il Presidente del
Pontificio Consiglio per i Testi legislativi, l'Arcivescovo Julián
Herranz, sottolinea con chiarezza l'importanza del Codice per
la vita della Chiesa, evidenziando le forme di collaborazione
dei fedeli laici e specialmente le norme sulle Missioni.
Che importanza ha avuto la promulgazione dell'attuale Codice
di Diritto Canonico per la vita ecclesiale?
Nell'atto di promulgazione del nuovo Codice, Papa Giovanni
Paolo II disse che esso era il frutto di un grande sforzo di tradurre
in linguaggio canonistico la dottrina del Concilio Vaticano II.
Il Beato Giovanni XXIII, in effetti, nell'annunziare la convocazione
del Concilio Vaticano II, volle anche la riforma del Codice di
Diritto Canonico come il "coronamento del Concilio".
E oggi, dopo ormai vent'anni, il Codice si è dimostrato
uno strumento validissimo sia per il governo della Chiesa, sia
per promuovere una più ampia partecipazione dei fedeli
laici alla missione della Chiesa, in modo confacente alla loro
personale condizione.
Anche grazie alla promulgazione del Codice del 1983 e al vigoroso
rinnovamento della scienza canonica si è ormai superato
l'antigiuridismo del dopo-Concilio, si spera perciò che
si abbia maggior cura di preparare i sacri ministri nella dovuta
conoscenza delle leggi della Chiesa.
Vorrei sottolineare inoltre, che non soltanto il nuovo Codice
della Chiesa latina, ma l'intero Corpus Iuris Canonici riflette
pienamente, tanto nei principi basilari come nella stessa formulazione
delle norme, la natura propria del Popolo di Dio, del Corpo Mistico
di Cristo, "communio spiritualis" di fede, speranza
e amore e, simultaneamente, compagine visibile, società
dotata di organismi gerarchici (cfr. Lumen gentium, 8). È
proprio l'assoluta inseparabilità di queste due realtà
- carismatica e istituzionale - quella che assicura al Diritto
canonico e alla Legge ecclesiastica la propria specifica giuridicità,
la propria identità e finalità.
Uno dei punti più discussi durante il Concilio Vaticano
II è stato quello riguardante la partecipazione dei laici
alla missione della Chiesa. Che novità il Codice ha portato
in questo campo? Il Codice ha risposto adeguatamente alle attese
Conciliari e alle necessità della Chiesa di fronte alle
sfide del terzo millennio?
La chiamata universale alla santità e all'apostolato,
proclamata nel capitolo V della Costituzione dogmatica Lumen gentium,
è stata un punto fondamentale del Concilio Vaticano II,
e acquista un particolare rilievo riguardo ai fedeli laici poiché
essa mette in risalto che anche loro sono chiamati ad essere santi
e a diffondere il Vangelo. Non è quindi sorprendente che
il Codice di Diritto Canonico abbia introdotto due nuovi titoli
con ben 24 canoni che stabiliscono con forza e chiarezza i diritti
e i doveri di tutti i fedeli nonché i diritti e doveri
specifici dei fedeli laici.
Si tratta di un'ampia normativa che rispetta e tutela la loro
legittima libertà di azione, corrispondente alla loro responsabilità
personale, che esercitano per propria vocazione nel "cercare
il regno di Dio trattando le cose temporali e ordinandole secondo
Dio" (cfr. Lumen gentium, 31), nella vita e nelle attività
di ogni giorno, nella famiglia, nel lavoro, negli impegni sociali
e politici, ecc. Si può capire bene quanto il nuovo Codice
di Diritto Canonico possa contribuire - se le sue norme vengono
ben conosciute ed applicate - alle necessità missionarie
della Chiesa di fronte alle sfide del nuovo Millennio.
Ma oltre a questo ruolo proprio dei laici nell'evangelizzazione
delle realtà temporali, la nuova legislazione canonica
apre altre possibilità di partecipazione alla vita della
Chiesa? Quali potrebbero essere i campi di azione dei fedeli laici
all'interno delle strutture ecclesiastiche?
Il Codice e altre successive norme universali hanno aperto nuove
prospettive di partecipazione dei fedeli laici, anche a livello
di collaborazione nel governo della Chiesa (can. 129, § 2).
Possono pertanto assistere i Pastori come esperti e consiglieri,
anche nei consigli pastorali (can. 228 § 2), ma anche ricoprendo
uffici ecclesiastici (§ 1), come ad esempio: economo diocesano
(can. 494), amministratore di beni (can. 1282), giudice del tribunale
ecclesiastico (cann. 1421, § 2 e 1428), difensore del vincolo
e promotore di giustizia (can. 1434), ed altri. Per quanto concerne
la funzione di insegnare, fatta salva la riserva dell'omelia ai
ministri ordinati, molto svariate sono le possibilità di
servizio della Parola dei fedeli nella Chiesa, senza escludere
la docenza delle Sacre Scienze (can. 229, § 3), anche nelle
Facoltà ecclesiastiche. Possono, poi svolgere innumerevoli
funzioni nella vita parrocchiale e nelle stazioni missionarie,
come ad esempio quella degli accoliti e dei lettori, dei cantori
e direttori di coro, di catechisti, di guida delle riunioni di
preghiera, dell'assistenza ai poveri e ai malati, e tante altre
attività. A questo proposito basta pensare all'importanza
dello stupendo servizio svolto dai catechisti delle zone missionarie
nella trasmissione della fede: in Africa sono più di 50.000.
Vi sono poi situazioni di particolare necessità, soprattutto
per penuria di ministri ordinati, in cui, oltre a ciò che
è proprio della loro specifica vocazione, i fedeli laici
esercitano alcune funzioni di carattere suppletivo. In tali circostanze
essi possono essere nominati, ad esempio, ministri straordinari
del Battesimo (can. 861, § 1), della Comunione e dell'Esposizione
- non della benedizione - del Santissimo Sacramento (cann. 910,
§ 2 e 943), delegati per assistere ai matrimoni (can. 1112),
come possono anche amministrare alcuni sacramentali (can. 1168).
Ovviamente la normativa canonica tiene conto della differenza
essenziale e non solo di grado tra sacerdozio comune e sacerdozio
ministeriale. È ben noto, infatti, che solo il sacramento
dell'ordine attribuisce al ministro ordinato una peculiare partecipazione
all'ufficio di Cristo, capo e pastore, e al suo sacerdozio eterno.
Perciò "i vari ministeri, uffici e funzioni che i
fedeli laici possono legittimamente svolgere nella liturgia, nella
trasmissione della fede e nelle strutture pastorali della Chiesa,
dovranno essere esercitati in conformità alla loro specifica
vocazione laicale, diversa da quella dei ministri sacri"
(Christifideles laici, 23). La corretta applicazione della normativa
canonica pertanto aiuta tutti i fedeli, laici e pastori, a vivere
con fedeltà la propria vocazione al servizio dell'unica
missione della Chiesa.
Oltre alla partecipazione dei fedeli laici alla missione della
Chiesa, quali altre dimensioni missionarie significative sono
presenti nel Codice di Diritto Canonico?
Come si sa il Codice contiene anche le norme sulle Missioni.
Si può indicare per primo il can. 781 - ispirato al n.
35 del Decreto Ad gentes del Concilio Vaticano II -, che si riferisce
all'obbligo di tutti i fedeli, consci della loro responsabilità,
di assumere la propria parte nell'opera missionaria; il can. 782
fa obbligo ad ogni Vescovo di avere una peculiare sollecitudine
per le missioni, specialmente suscitando, favorendo e sostenendo
iniziative missionarie. Infine nel can. 783 si tratta anche dello
speciale obbligo missionario dei religiosi. Infatti è caratteristica
delle missioni avere necessità dell'aiuto di altre Chiese
- specialmente con l'invio di evangelizzatori - per annunziare
Gesù Cristo alle genti dove non è stato ancora fatto
oppure esiste solo una comunità cristiana appena nata.
Perciò il "cuore missionario" che ogni cattolico
deve avere, trova anche la sua espressione canonica. Si specificano
poi altri particolari, come ad esempio nel can. 791 l'obbligo
per le diocesi di promuovere le vocazioni missionarie; la designazione
di un sacerdote per promuovere le iniziative per le missioni;
o i doveri di celebrare ogni anno la giornata per le missioni
e di versare anche annualmente un contributo per le medesime,
e così via.
È ovvio che il missionario e il catechista, figure basilari
delle missioni, così come il catecumenato, siano anch'esse
regolate nei canoni. Inoltre, come il governo pastorale nei territori
di missione si svolge in circostanze particolari, le norme canoniche
prevedono un congruo adattamento a tali situazioni, come ad esempio
l'esistenza nel Vicariato e nella Prefettura apostolica di un
Consiglio della missione (di cui ai canoni 495 § 2 e 502
§ 4), che può essere formato da soli tre missionari,
il quale compie le funzioni che in una diocesi hanno il Consiglio
presbiterale e il Collegio dei consultori. (M.R.) (Agenzia Fides
7/2/2003 - Righe 118/Parole 1427)
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